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Modello per autocertificazione

Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2022, 08:58

Descrizione del procedimento

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 del D.P.R. 445/2000).
Pertanto, gli uffici demografici comunali possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) pari a €16,00.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 del D.P.R. 445) non è necessaria la autenticazione della firma e non vengono applicati diritti di segreteria, ne imposta di bollo.
Si precisa che il controllo sulle autocertificazioni ,da parte dei soggetti destinatari, potrà essere richiesto all’ufficio Anagrafe inviando copia dell’autocertificazione a mezzo fax (0331-726087) o tramite email (monica.pisoni@comune.ferno.va.it oppure flavio.facco@comune.ferno.va.it)
L’Ufficio elaborerà la richiesta nel termine previsto per legge di 30 giorni.

Chi contattare

Anagrafe
0331 242223

Riferimenti normativi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
 
 

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